L’art. 15 DDL Bilancio 2026 modifica il regime di tassazione delle plusvalenze per soggetti IRES.
In base a quanto previsto dalla nuova disposizione, in via generale, le plusvalenze realizzate (escluse quelle agevolate ai sensi dell’art. 87 TUIR in regime PEX) concorrono a formare il reddito imponibile per l’intero ammontare nell’esercizio del relativo realizzo. Tuttavia, è prevista la facoltà di optare per la tassazione rateale, alle condizioni e con i limiti previsti. In particolare, il testo riformato si articola in quattro segmenti distinti (ciascuno riferito a una specifica tipologia di beni o operazioni) ovvero:
- beni strumentali,
- immobilizzazioni finanziarie non PEX,
- cessioni di azienda o ramo d’azienda,
- cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti da parte di società sportive professionistiche.
Relativamente ai beni strumentali (materiali o immateriali, la nuova norma prevede la possibilità di rateizzazione su 3 esercizi (quello del realizzo e i due successivi) solo se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a 5 anni. La soglia temporale di possesso è dunque elevata rispetto ai precedenti 3 anni a 5, mentre il periodo di dilazione fiscale si riduce da 5 a 3 esercizi.
Per le immobilizzazioni finanziarie la rateizzazione su 3 esercizi è ammessa solo se i beni risultano iscritti come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 5 bilanci approvati. Anche qui si assiste a un inasprimento: infatti, la precedente versione della norma richiedeva un’iscrizione di almeno 3 esercizi. Ulteriore elemento di rilievo è l’adozione di un criterio fiscale di cessione LIFO, in base al quale devono considerarsi ceduti per primi i beni acquisiti più recentemente.
Il nuovo comma 4 è applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Pertanto, per la generalità dei soggetti solari, le nuove disposizioni troveranno quindi applicazione dal 1° gennaio 2026.
Per le plusvalenze derivanti da cessione d’azienda, ramo d’azienda, diritti di utilizzo esclusivo degli atleti, la nuova disciplina non introduce modifiche rispetto al regime attuale