Il Decreto Fiscale (D.L. 38/2026) ha reintrodotto la soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi sportivi dilettantistici. Nello specifico, per i premi erogati dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, non si applica alcuna ritenuta per importi fino a 300 euro per singola manifestazione.
Le Regole sull’Esenzione (28 Marzo – 31 Dicembre 2026):
– Soglia limite: I premi fino a 300 euro erogati da un ente sportivo (o dal CONI/Federazioni) a un atleta o tecnico sono esenti da ritenuta.
– Superamento del limite: Se l’importo del premio supera i 300 euro, la ritenuta d’imposta (fissata al 20%) viene applicata sull’intero importo (a partire dal primo euro) e non solo sulla parte eccedente
– Erogazioni multiple: Un atleta può ricevere più premi esenti da soggetti diversi, oppure un ente può erogare più premi esenti a patto che siano destinati ad atleti differenti e che ciascun premio non superi singolarmente il tetto dei 300 euro.
Come sono tassati i premi sportivi
I premi legati ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive dilettantistiche sono inquadrati fiscalmente ai sensi dell’art. 30, comma 2, del DPR 600/1973. Salvo rientrare nell’esenzione temporanea sopra descritta, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%