La nuova circolare in tema di concordato preventivo biennale ha indicato alcune precisazioni.

I contribuenti possono assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali comprese, la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione che eccede il reddito effettivo del periodo precedente, rettificato di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti. L’aliquota è graduata in base al punteggio ISA conseguito nel periodo precedente a quelli di concordato: 10% con punteggio pari o superiore a 8, 12% tra 6 e 8, 15% sotto 6; sulla quota di eccedenza che supera 85.000 euro si applicano invece le aliquote ordinarie piene, il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires. Il versamento segue le regole del saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di differimento di 30 giorni maggiorando l’importo dello 0,40%.

L’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti sale a 100.000 euro annui per l’Iva e a 70.000 euro per dirette e Irap, contro le soglie ordinarie di 70.000 euro e 50.000 euro.

In tema di controlli, per gli aderenti l’Agenzia si limiterà ai poteri di accertamento analitico-induttivo; invece verso chi non aderisce o decade sarà intensificata l’attività di controllo di Agenzia e Guardia di Finanza, incrociando tutte le banche dati disponibili, inclusa l’Anagrafe dei conti finanziari.