Il beneficio consiste in un credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese “in continuità” residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B, Legge n. 232/2016, tramite i quali sia conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Ad ogni modo, l’interconnessione, che non rileva ai fini del completamento, dei beni strumentali 4.0 deve avvenire entro il 28 febbraio 2026.
Nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone.
Il beneficio è determinato a seconda dell’ammontare della spesa agevolabile e della riduzione dei consumi energetici conseguita.
Il credito d’imposta transizione 5.0:

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 con codice tributo “7072”, decorsi 5 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e del credito d’imposta spettante e comunque decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;
  • è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo;
  • non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta pari a 250.000 euro;
  • non è soggetto al limite generale annuo alla compensazione orizzontale in F24 pari a
    2 milioni di euro;
  • non soggiace al divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti
    iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro.