Dal 1° gennaio 2025 il termine per il pagamento delle comunicazioni cd avvisi bonari in seguito controlli automatizzati e formali passerà da 30 a 60 giorni.
In pratica, le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emessi in ragione degli articoli:
- 36-bis (controlli automatici) ex DPR 600/1973;
- 36-ter (controlli formali) ex DPR 600/1973
- 54-bis (controlli automatici) del decreto Iva (Dpr 633/1972),
potranno essere versate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Resterà invece di 30 giorni il termine per pagare le somme dovute a seguito del ricevimento della comunicazione per i redditi soggetti a tassazione separata, quali, ad esempio, le indennità di fine rapporto.
La variazione dei termini di versamento che passa da trenta a sessanta giorni esplica i suoi effetti anche ai fini dell’accoglimento parziale delle istanze in autotutela di rideterminazione dei contenuti dell’atto effettuato tramite il canale Civis. Il documento di prassi (ris. n. 72/E del 2021), a cura dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in caso di accoglimento parziale l’ufficio deve procedere alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che dal ricevimento della comunicazione “rettificata” decorre nuovamente il termine (di sessanta giorni) previsto per il pagamento.